La privacy e i sistemi TVCC

La privacy e i sistemi TVCC

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L’installazione e l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza prevedono il rispetto di precise indicazioni normative.

Vediamo quali sono.

I riferimenti normativi:

  • Provvedimento generale dell’Autorità Garante della Privacy dell’8 aprile 2010

  • Legge 300/1970

I principi generali del provvedimento dichiarano che l’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire, ossia gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili.

L’installazione di sistemi di videosorveglianza non deve violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al codice in materia di protezione dei dati personali.

La raccolta e l’uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di legalità.

Soggetti Pubblici: necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali

Soggetti Privati: necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse.

Nell’informativa viene specificato che i cittadini che transitano in aree sorvegliate, devono essere informati con cartelli che dovranno essere visibili al buio nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.

I sistemi di videosorveglianza collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, sulla base del modello elaborato dal Garante.

Conservazione delle immagini

Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini di polizia e giudiziarie.

Per attività particolarmente rischiose è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana.

Eventuali esigenze di allungamento della conservazione devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di interesse particolare

Sicurezza urbana

I Comuni che installano telecamere ai fini della sicurezza urbana hanno l’obbligo di posizionare cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

Sistemi integrati

Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (per es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.

Sistemi intelligenti

Per i sistemi dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (per es. riconoscimento facciale) o in grado di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (per es. motion detection) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.

Violazioni al codice della strada

Sono obbligatori i cartelli che segnalano sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo. Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo.

Deposito rifiuti

È lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Luoghi di lavoro

Le telecamere devono essere installate nel rispetto delle norme in materia di lavoro. E’ Vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro.

Ospedali e luoghi di cura

Non è ammessa la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (per es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.

Istituti scolastici

E’ Ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.

Taxi

Le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.

Trasporto pubblico

È lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi.

Tutela delle persone e della proprietà

Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

E quali sono le sanzioni in caso di inosservanza?

Particolarmente pesanti sono le sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento (art. 162 comma 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali) al di là della configurazione di eventuali illeciti penali.

Si ricorda, infine, che anche il codice per la protezione dei dati personali prevede la delicata materia della videosorveglianza prevedendo all’art. 134 la promozione da parte del Garante della sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini.

E’ buona norma, per l’installatore, di sottoscrivere una piccola clausola contrattuale con il cliente che sostanzialmente indichi che:

L’impianto di videosorveglianza è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali datato 08 aprile 2010. Il titolare del trattamento rimane responsabile di tutte le violazioni connesse alla necessità e/o opportunità dell’impianto ed al complessivo trattamento dei dati personali.”

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